In ragione di un suo particolare pregio paesaggistico od ambientale, come pure di una sua rilevanza storica, artistica, architettonica o archeologica, un bene mobile (un quadro, una statua, un oggetto, una collezione, etc.) oppure immobile (un edificio, una dimora, un giardino, addirittura un intero quartiere) nasce «vincolato» o può esserlo in un secondo momento.
Il vincolo storico-artistico lascia intatta la proprietà del bene, che resta privata, ma lo assoggetta alle prescrizioni che un’autorità amministrativa specificamente preposta (Ministero, Soprintendenza) può impartire al proprietario al fine di garantire la migliore conservazione del valore tutelato.
Per lo stesso motivo qualunque modifica del bene vincolato dev’essere preventivamente richiesta ed autorizzata, dando luogo, in caso contrario, all’applicazione di sanzioni; l’autorizzazione può anche essere negata, ma esclusivamente per ragioni attinenti alla tutela del vincolo.
Se la modifica riguarda un bene immobile, l’assenso dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo si aggiunge a quello comunale che riguarda i profili edilizi. In tal caso l’intervento deve conseguire entrambe le autorizzazioni, la prima delle quali condiziona la seconda.
Presupposti e modalità di tale penetrante tutela sono stabiliti dalla legge.
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Assisto e consiglio il proprietario della cosa già non vincolata nel procedimento amministrativo finalizzato all’imposizione del vincolo; nonché quello della cosa già vincolata nel procedimento avente ad oggetto le modalità di gestione della stessa.
Se contrari a legge, contesto in sede giudiziale gli atti sfavorevoli, anche di natura sanzionatoria, eventualmente assunti dal Ministero o dalla locale Soprintendenza .