Al pari di qualunque soggetto privato la pubblica amministrazione può essere proprietaria (e in genere lo è) delle cose mobili ed immobili che le servono per svolgere la propria attività e raggiungere i propri obiettivi.
Questi beni si definiscono “pubblici” e formano oggetto di una specifica disciplina di legge, che riguarda tanto i modi di acquisizione, quanto le modalità di gestione.
In taluni casi questi beni, se immobili, possono essere concessi in uso a soggetti privati che li destinano o a un’attività economica (ad esempio un tratto di spiaggia) o a un’utilità personale (ad esempio un approdo lacuale al servizio di un edificio realizzato sulla riva). In entrambi i casi una “concessione” regola i rapporti tra Amministrazione e privato, che è tenuto a corrisponderle un canone concessorio quale corrispettivo per l’uso esclusivo del bene, che rimane pubblico.
Assisto chi è già concessionario nell’interlocuzione con l’Amministrazione, soprattutto in sede di scadenza o di rinnovo del titolo concessorio; e chi ancora non lo è, ma vorrebbe diventarlo, nel procedimento di gara promosso dall’Amministrazione proprietaria del bene per selezionare un concessionario.
Contesto dinanzi al Giudice amministrativo, se illegittimi, gli atti assunti dalla P.A. che contrastino con l’interesse del privato.
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La P.A. può trovare conveniente occupare temporaneamente, o anche acquisire definitivamente, un immobile di proprietà privata. In tale occasione essa può, naturalmente, affittarlo od acquistarlo dopo aver negoziato con il proprietario il contenuto del contratto; tuttavia può anche decidere di appropriarsi del bene assumendo un atto d’impero, unilaterale, non preceduto da alcuna trattativa con il proprietario. È il tema dell’espropriazione per pubblica utilità, in cui un bene privato diventa pubblico.
La legge fissa presupposti, modalità e conseguenze dell’operazione, in virtù della quale il proprietario perde il bene, ma acquista il diritto di ottenere un corrispettivo economico (indennità) volto a bilanciare il sacrificio che egli subisce in funzione di un’utilità generale, della quale possono beneficiare tutti.
Assisto il destinatario di provvedimenti di occupazione di urgenza o di espropriazione per pubblica utilità dell’interlocuzione con l’amministrazione procedente.
Contesto gli atti della P.A., tra cui quelli aventi ad oggetto la quantificazione dell’indennità, laddove contrari a legge.
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All’inverso, un bene pubblico può diventare privato. Il fenomeno riguarda esclusivamente i beni immobili, di cui l’Amministrazione proprietaria può decidere di disfarsi quando non li ritiene più utili o funzionali alla propria attività.
In tal caso essa individua un compratore indicendo una gara (asta) che massimizzi il ricavo; ma può anche inserire l’immobile in un “pacchetto” di immobili che poi vende a un Fondo immobiliare;
quest’ultimo le versa, in tutto o in parte, un prezzo; dopo di che vende gli immobili così acquisiti “in blocco” (c.d. valorizzazione).
Una specifica disciplina regola queste vere e proprie operazioni finanziarie, in cui il privato (che è, tipicamente, un utilizzatore dell’immobile da “valorizzare”) viene necessariamente coinvolto ma a cui non è, evidentemente, indifferente.
Assisto e tutelo il soggetto privato che possiede diritti di godimento o di uso, comunque denominati, sui beni dismessi, nonché quello che vorrebbe acquistarli, anche a seguito di compravendita, dal Fondo.
Contesto dinanzi al Giudice, occorrendo, gli atti amministrativi illegittimamente assunti.