1. La cura dell’interesse pubblico avente ad oggetto l’incolumità delle persone nelle zone classificate come sismiche
Come a tutti noto, buona parte del territorio italiano è interessata dalla presenza del rischio sismico, in forma più o meno intensa secondo la zona (http://www.protezionecivile.gov.it/attivita-rischi/rischio-sismico/attivita/classificazione-sismica).
La legge prevede che le trasformazioni edilizie, e prim’ancora la progettazione delle stesse, sia conforme a prescrizioni tecniche finalizzate a contrastare tale rischio, che ha importanti ricadute sulla pubblica incolumità.
Tali prescrizioni sono attualmente dettate da un decreto ministeriale del 2008 (d.m. 14 gennaio 2008, «Norme tecniche per le costruzioni»), entrato in vigore nel 2009.
La scrupolosa osservanza di tali prescrizioni è essenziale ai fini della cura del citato, primario interesse pubblico.
La Corte Costituzionale, infatti, ha sottolineato a riguardo la necessità di «una vigilanza assidua sulle costruzioni riguardo al rischio sismico, attesa la rilevanza del bene protetto, che trascende anche l’ambito della disciplina del territorio, per attingere a valori di tutela l’incolumità pubblica che fanno capo alla materia della protezione civile» (sentenze nn° 201/2012; 182/2006).
2. L’autorizzazione c.d. sismica
Occorre quindi che gli interventi di trasformazione edilizia siano verificati non solo sotto il profilo della loro compatibilità con la disciplina urbanistico edilizia vigente a livello locale (comunale e talora provinciale ed anche regionale), ma anche sotto quello della loro conformità all’indicata disciplina tecnica finalizzata alla minimizzazione del rischio sismico.
Mentre la prima verifica è di competenza comunale, e si esprime nel rilascio o nel diniego di un titolo autorizzatorio (permesso di costruire, S.c.i.a.), il secondo accertamento rientra nella competenza regionale ed esita nel rilascio o nel diniego di un titolo autorizzatorio specifico: l’autorizzazione sismica.
La norma di riferimento è l’art. 94 T.U.ed. (Testo unico dell’edilizia: d.p.r. 380/2001), a norma del quale
(…) nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità (…), non si possono iniziare lavori senza preventiva autorizzazione del competente ufficio tecnico della regione.
3. Rapporti tra autorizzazione sismica e titolo edilizio
È una tematica esaminata di frequente dai T.A.R. e dal Consiglio di Stato.
I Giudici amministrativi hanno per lo più stabilito che l’autorizzazione sismica, pur non costituendo presupposto di legittimità del permesso di costruire o della S.c.i.a., è però «condizione di efficacia» del titolo edilizio.
Per tale ragione essa deve precedere l’inizio dei lavori, anche nel caso in cui questi ultimi sono già stati assentiti dal Comune quanto ai profili edilizi ed urbanistici.
Trattasi dunque di provvedimenti amministrativi autonomi e diversi, che hanno il fine di curare due interessi pubblici diversi; e, tuttavia, quello relativo agli aspetti sismici è in grado di condizionare l’efficacia di quello avente ad oggetto i profili edilizi.
È insomma, per così dire, più “importante”.
Ne segue che i due procedimenti amministrativi, quello relativo al rilascio del titolo edilizio e quello relativo al rilascio dell’autorizzazione sismica, sono svincolati l’uno dall’altro e possono essere avviati in momenti diversi; essi hanno, inoltre, ciascuno il proprio iter e la propria durata di legge.
Tuttavia, come prevede il richiamato art. 94 T.U.ed., anche una volta ottenuto il permesso di costruire i lavori non possono iniziare se, e finché, l’autorizzazione sismica manca.
4. È possibile un rilascio in sanatoria dell’autorizzazione sismica?
Ossia: è possibile, dopo avere iniziato dei lavori edilizi pur regolarmente autorizzati dal Comune, chiedere alla regione il rilascio dell’autorizzazione sismica, e conseguirla nel caso in cui le prescrizioni tecniche di cui al D.M. del 2008 risultino rispettate?
La risposta è negativa: no, non si può.
Anzi, è una condotta che costituisce reato (art. 95 T.U.ed.).
Quanto ai profili amministrativi, si è recentemente pronunziato il T.A.R. Campania-Napoli, il quale ha ribadito quello che già l’art. 94 T.U.ed. delinea come principio ferreo e inderogabile: nessun intervento edilizio assoggettato ad autorizzazione sismica può essere iniziato prima, e in assenza, di tale provvedimento.
L’autorizzazione sismica, quindi, deve necessariamente essere non solo richiesta alla Regione, ma anche ottenuta prima dell’avvio dei lavori.
Resta, quindi, preclusa la possibilità di un suo rilascio “postumo”, che non è possibile neppure nel caso in cui il progetto dovesse risultare effettivamente conforme alle prescrizioni antisismiche.
Suggerisco quindi prestare sempre la dovuta attenzione a questa problematica al fine di evitare sgradite “sorprese”, anche sotto il profilo penale.
4 marzo 2021
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